Guida alle Omologazioni

Onorm 5121

Logo Onorm 5121

Omologazione austriaca specifica per i dispositivi di emergenza (per esempio, calze da neve), non recepita dal codice italiano. I prodotti che portano questo logo non sono equiparati a norma di legge alle catene da neve.

Logo Onorm 5119

Omologazione austriaca per autoveicoli M2, M3, N2, N3, O3, O4 recepita dal codice italiano, che certifica che le catene da neve rispondono ai requisiti di legge.

Onorm 5119
Onorm 5117

Logo Onorm 5117

Omologazione austriaca specifica per autoveicoli M1, N1, O1, O2 (ovvero gli stessi dell’UNI EN) recepita dal codice italiano, che certifica che le catene da neve rispondono ai requisiti di legge.

UNI

Logo Uni EN 11313

Logo che certifica che il le catene da neve rispondono ai requisiti della legge italiana.

Logo EN 16662-1:2020

Logo che certifica che le catene e le calze da neve rispondono ai requisiti della legge italiana.

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Cosa dice la legge

La disciplina di legge delle catene da neve è stata recentemente regolata dal decreto 10 maggio 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha stabilito che dall’1 aprile 2013 potranno essere commercializzate esclusivamente catene da neve contrassegnate con il marchio UNI o EN o equivalente (ÖNORM V5117 per le catene prodotte all’estero). In alternativa, i produttori saranno tenuti a garantire un livello di sicurezza, di affidabilità e d’informazione dell’utilizzatore equivalenti a quelli previsti dalla norma UNI EN 11313:2010 “Veicoli stradali – Dispositivi supplementari di aderenza per pneumatici di autoveicoli di categoria M1, N1, O1, O2 – Requisiti di sicurezza e metodi di prova” che definisce le catene da neve “di qualità” (testo integrale della legge 10 Maggio 2011).
La norma prevede ad esempio che gli elementi della catena a contatto con il battistrada devono avere forma tale da realizzare una buona presa sulla neve e sul ghiaccio senza pregiudicare il comportamento del veicolo sul bagnato. Le catene devono consentire un incremento di aderenza sia in senso longitudinale (spunti in salita, frenata) sia in senso trasversale (tenuta in curva), onde garantire al veicolo sicurezza nella marcia su strade innevate o ghiacciate.
Le catene da neve “a norma” devono essere sottoposte a prove di resistenza alla trazione, all’usura e alla corrosione, a prove per verificarne l’aderenza al battistrada, il comportamento generale su strada e la reale efficacia nell’utilizzo. Le prove sono effettuate sia in laboratorio sia su strada (su fondo stradale ghiacciato e innevato).
La norma UNI EN si caratterizza per la severità delle prove cui le catene da neve devono essere sottoposte per essere certificate. In aggiunta, la norma, prevede che sia possibile certificare dispositivi di qualsiasi materiale (tessile piuttosto che plastico), a condizione che questo soddisfi le prestazioni richieste dalla norma UNI o EN, in particolare relativamente alle caratteristiche di resistenza all’usura. Attualmente i consumatori possono già trovare in commercio prodotti a norma UNI o EN, riconoscibili perché sull’imballaggio riportano alcune informazioni, tra cui:
· il numero della norma (UNI EN 11313)
· il nome del produttore
· la denominazione del tipo di catena
· l’elenco delle misure degli pneumatici cui la catena è destinata.
Altre indicazioni specifiche – come ad esempio il limite dei 50 km orari e comunque le regole da osservare durante l’impiego delle catene da neve – devono essere riportate sul libretto d’istruzione e montaggio che accompagna sempre questi prodotti.

Quali mezzi devono avere le catene da neve omologate con UNI, EN o ONORM ove richiesto per legge?
I mezzi che ricadono nelle categorie MI, N1, O1, O2, devono avere le catene da neve omologate UNI, EN o ONORM ove richiesto dalla legge.
• M1: veicoli della categoria M (veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli) aventi al massimo otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente. Nei veicoli della categoria M1 non è previsto alcuno spazio per i passeggeri in piedi. Il numero di posti a sedere può essere limitato a uno (posto a sedere del conducente),
• N1: veicoli della categoria N (veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci) con una massa massima che non supera le 3,5 t,
• O1: veicoli della categoria O (rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci o di persone nonché per l´alloggiamento di persone) con una massa massima che non supera le 0,75 t,
• O2: veicoli della categoria O (rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci o di persone nonché per l´alloggiamento di persone) con una massa massima superiore a 0,75 t e inferiore a 3,5 t. I mezzi che non rientrano nelle classificazioni di cui sopra devono sempre ove richiesto avere catene da neve a bordo ma queste possono non avere le omologazioni UNI, EN o ONORM (per esempio i cingoli). Per avere un quadro più completo di come sono classificati gli autoveicoli, puoi visionare la tavola con la classificazione internazionale, dove sono indicati tutti gli autoveicoli.

Le calze da neve sono omologate e parificate alle catene?
La nuova omologazione europea EN 16662-1:2020, recepita in Italia,  ha parificato i prodotti in tessuto alle catene da neve. A gennaio 2023 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dovrebbe emettere un decreto che recepisce la nuova normativa rendendo le calze da neve equiparabili a catene da neve e pneumatici invernali.

Ho un paio di catene da neve che sono marchiate solo CUNA e non EN o ONORM, posso usarle?
Premesso che si può utilizzare qualsiasi prodotto, omologato o non, come per esempio le calze da neve, le fascette di plastica, ecc., il problema è cosa succede se si viene fermati dalla polizia in zone dove sono richieste le catene da neve a bordo o montate (non tutte le provincie le richiedono). La legge in questo senso è chiara:  si possono usare solo catene da neve omologate UNI EN o ONORM. Se non esiste l’obbligo di catene a bordo o montate o se si viaggia su un autoveicolo che non rientra nella categoria M1, N1, O1, O2 non è richiesta l’omologazione. Detto ciò se le catene sono state acquistate negli ultimi anni è molto probabile che abbiamo l’omologazione ONORM e in molti casi anche UNI EN.

Le mie catene da neve sono omologate ONORM 5119 e non 5117 mentre la legge citata parla solo di omologazioni UNI e ONORM 5117, sono lo stesso in regola con la legge?
Sì, infatti con la successiva circolare del Ministero dei Trasporti del 16.1.2013 viene riportato: “Sono altresì ammessi i dispositivi supplementari di aderenza rispondenti all’ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori”.